Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Denunce di trasferimento di proprietà ex art. 59 D.Lgs 42/2004 - modello di denuncia e informazioni varie

Si comunica che al fine di uniformare e semplificare le modalità di denuncia dei trasferimenti di proprietà di immobili soggetti a vincolo culturale la Soprintendenza ha predisposto il modello, corredato da note esplicative, che si rimette in allegato e che è altresì scaricabile dal sito web: http://www.soprintendenzalombardiaoccidentale.beniculturali.it.
Le denunce di trasferimento dovranno essere inoltrate preferibilmente a mezzo PEC al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si fa presente che un unico modello può essere utilizzato per la denuncia di più trasferimenti di proprietà e che in ipotesi di contestuale inoltro di denunce tempestive e tardive relative allo stesso immobile vincolato il termine per l’esercizio della prelazione da parte del Ministero è fissato in 180 giorni.
Ogni ulteriore informazione in merito alla presente potrà essere richiesta alla dott.ssa Elisabetta Cucurachi al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Modello denuncia ex art. 59.pdf

La Finanziaria 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali il contribuente intende fruire della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR. Recentemente tuttavia l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E ha chiarito che: “la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16”.

Circolare

E' iniziato l’ultimo anno del triennio formativo 2017/2019 obbligatorio per tutti gli iscritti all’Ordine, in attuazione del D.P.R. n. 137 del 2012.

Si ricorda, come per lo scorso triennio, che vige l’obbligo di conseguire 60 crediti formativi professionali (CFP), dei quali 12 derivanti da attività di aggiornamento sui temi delle discipline ordinistiche (deontologia), così come riportato al punto 4 delle “Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo” aggiornate con delibera C.N.A.P.P.C. in data 21 dicembre 2016.

Al fine di evitare l’incorrere di sanzioni disciplinari, si raccomanda di completare il numero di CFP necessari entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce infatti illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e prevede la segnalazione al Consiglio di Disciplina dei colleghi inadempienti.

Inserimento dati per fatturazione elettronica | piattaforma im@teria obbligatorio per tutti gli iscritti
A seguito dell’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, l’Ordine degli Architetti P.P.C. ha la necessità di reperire tutti i dati necessari per assolvere a tale obbligo. A tal fine gli iscritti dovranno accedere alla piattaforma im@teria, usualmente utilizzata per gli eventi formativi, ed eseguire i passaggi contenuti nella circolare in allegato.

Si segnala che errori dei dati inseriti, inesattezze di digitazione o la mancanza di inserimento, comporteranno l’impossibilità del corretto rilascio e/o recapito del documento fiscale. In tal caso la responsabilità sarà del singolo professionista.

Per coloro che hanno optato per il regime forfettario o che non hanno codice univoco deve essere inserito nel campo "codice univoco o SDI"  il codice 0000000, in ogni caso è obbligatorio l'inserimento della PEC.

Circolare

Con il recente DM 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. 7.1.2019, n. 5, il comma 2 dell’art. 6, relativo alle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è stato modificato rispetto a quanto inizialmente indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In particolare è stato ora disposto che l’imposta di bollo va versata:
- per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare;
- entro il giorno 20 del primo mese successivo

Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI l’Agenzia provvederà a comunicare, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto.
Per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare il versamento dell’importo dovuto il contribuente potrà scegliere di utilizzare:
- lo specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- il mod. F24 predisposto dalla stessa Agenzia.


Circolare esplicativa

Conclusione del periodo transitorio di dodici mesi, previsto dall’art. 13 della l.r. 33/2015, durante il quale è consentito il deposito della documentazione di cui all’art. 6 della medesima L.R. 33/2015 e ss.mm.ii. in formato sia elettronico che cartaceo, prorogato dal D.d.u.o. 21 maggio 2018 - n. 7262 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 21 - 24 maggio 2018)

Così come indicato da una recente comunicazione inviata a tutti i Sindaci dei Comuni Lombardi dal Direttore Generale Dott. Roberto Laffi, della Direzione Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, con riferimento alla scadenza della proroga del periodo transitorio di cui in oggetto, dal 01 dicembre 2018 la presentazione delle istanze sismiche dovrà essere effettuata esclusivamente in forma digitale, attraverso le piattaforme informatiche che le amministrazioni comunali decideranno di utilizzare/implementare per tale servizio.
Ricordiamo ai Colleghi Professionisti, ed ai Colleghi che operano nei Comuni che con l’approvazione della legge Regionale 33/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” e della D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica”, a partire dal 10 aprile 2016, si sono materializzate due importanti novità:

Adozione del Regolamento Edilizio Tipo

Regione Lombardia, con DGR n. XI/695 del 24.10.2018 ha recepito l’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La parte prima del Regolamento edilizio tipo riporta i contenuti condivisi su tutto il territorio nazionale e frutto dell’intesa Stato-Regioni.

La seconda parte riporta contenuti frutto del tavolo di lavoro regionale (istituito in collaborazione con ANCI Lombardia e con rappresentati delle realtà locali lombarde) oltre ad una parte il cui contenuto è riservato alla compilazione da parte dei singoli comuni.

DGR XI 695 Regolamento Edilizio Tipo