Linee guida
Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo | in vigore dal 1 settembre 2025
cnappc linee guida formazione 2025
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CNAPPC - Regolamento richieste di accreditamento
Articolo 9 del Codice Deontologico (Aggiornamento professionale)
1. AI fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l’autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle sanzioni modulate come indicato in allegato in base alla seguente ripartizione:
a) fino ad un massimo di 18 CFP mancanti (avvertimento - censura);
b) mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (sospensione da 1 a 15 giorni);
c) mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (sospensione da 16 a 25 giorni);
d) mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP (sospensione da 26 a 40 giorni);
2 bis.L’iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l’obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica.
3. Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
4. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva specifica mediante un aggravio della sanzione.
Il Regolamento, sostituisce quello vigente dal 1 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 in data 15 settembre 2013 (a seguito del parere del Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137), è frutto di un percorso di revisione partecipata iniziato a maggio del 2016 che ha visto i contributi del Gruppo operativo, della Delegazione Consultiva a base regionale, della Conferenza degli Ordini e del Consiglio Nazionale.
Obiettivo della revisione è stata la necessità di apportare tutti gli aggiornamenti volti ad eliminare le criticità emerse durante il primo triennio formativo, mantenendo inalterata la struttura generale e l’articolato (cfr Circolare n. 104 del 29 settembre 2016, per l’illustrazione delle puntuali modifiche apportate).
Il Regolamento sulla Formazione, condiviso nella Conferenza degli Ordini del 22 luglio 2016 ed approvato con delibera di Codesto Consiglio, è stato inviato al Ministero della Giustizia in data 13 ottobre 2016, prot. 0003148.
Testo approvato dal CNAPPC in data 20 dicembre 2023, in vigore per il triennio 2023-2025 dal 1 gennaio 2024.
Novità > Art. 4 "Credito formativo professionale" in eccesso da un triennio al triennio successivo
Crediti formativi "ordinari"
E' ammesso riportare eventuali crediti formativi "ordinari" maturati in eccesso con un limite massimo di 40 CFP.
Crediti formativi "deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità della professione"
E' ammesso riportare eventuali crediti formativi "deontologici" maturati in eccesso con un limite di 8 CFP.
CNAPPC_linee-guida-formazione_2024.pdf
CNAPPC_ALL. 1_linee-guida-formazione_2024.pdf
CNAPPC_ALL. 2_linee-guida-formazione_2024.pdf
La "nuova" piattaforma creata dal CNAPPC, dedicata alla formazione è accessibile con le seguenti modalità:
- cliccare su https://portaleservizi.cnappc.it inserire le credenziali personali di accesso centralizzato (utilizzare quelle con le quali si faceva accesso alla piattaforma iM@teria);
- nel caso di primo accesso, si deve attivare la procedura di richiesta alla pagina https://albounico.awn.it/SSO/login.aspx.
Per problemi relativi all’utenza già assegnata piuttosto che alla relativa procedura di richiesta, deve essere contattata l’assistenza scrivendo a
Il nostro Ordine utilizza esclusivamente la piattaforma formazione del CNAPPC.
I proponenti che richiedono di co-organizzare con gli Ordini professionali territoriali eventi formativi per il rilascio di CFP, devono fare specifica domanda da inoltrare presso la Segreteria dell’Ordine almeno 45 giorni prima della data dell’evento, trasmettendo tutta la documentazione richiesta così come riportato nell’articolo 2 dell'allegato.
Linee_guida_per_la_co-organizzazione_-diffusione_eventi_accreditati
Testo approvato dal CNAPPC in data 19 dicembre 2019, in vigore per il triennio 2020-2022
CNAPPC_Linee-Guida_2020_ALL1.pdf
CNAPPC_Linee-Guida_2020_ALL2.pdf
Premessa:
L'Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Sondrio, sono Enti Pubblici non economici territoriali, posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia (L. 1395/1923 e R.D. 2537/1925). Agli Ordini sono attribuite diverse funzioni, fra le quali in particolare: il rafforzamento della cultura professionale, sia al proprio interno che nei confronti della cittadinanza. Per accordare il proprio riconoscimento e quindi il patrocinio, a specifiche iniziative che siano ritenute meritevoli e utili a veicolare in modo appropriato i principi alla base della costituzione de gli Ordini, i Consigli degli stessi si sono dotati delle linee guida di seguito riportate.















