Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo | Dal 1 settembre 2025

Linee guida

Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo | in vigore dal 1 settembre 2025

 cnappc linee guida formazione 2025

all.1_ cnappc linee guida formazione 2025

all. 2 - cnappc linee guida formazione 2025

all.3 - cnappc linee guida formazione 2025

all. 4 - cnappc linee guida formazione 2025

CNAPPC - Regolamento richieste di accreditamento

sanzioni disciplinari

Articolo  9 del Codice Deontologico (Aggiornamento professionale)
1. AI fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.

2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l’autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle sanzioni modulate come indicato in allegato in base alla seguente ripartizione:
a) fino ad un massimo di 18 CFP mancanti (avvertimento - censura);
b) mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (sospensione da 1 a 15 giorni);
c) mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (sospensione da 16 a 25 giorni);
d) mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP (sospensione da 26 a 40 giorni);

2 bis.L’iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l’obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica.

3. Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.

4. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva specifica mediante un aggravio della sanzione.

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Orario Segreteria

SEGRETERIA CHIUSA | 16 e 19 ottobre

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