Circolari
Nuove norme tecniche sulle costruzioni
D.M. 17.01.2018 (MIT) | GURI Serie Generale n. 42 del 20.02.2018 (Suppl. Ord. n. 8)
In vigore dal 22 marzo 2018
Entreranno in vigore il prossimo 22 marzo le nuove norme tecniche sulle costruzioni, varate dal MIT con il DM 17/01/2018 (MIT), pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n°42 del 20/02/2018 (Supplemento Ordinario n°8), che sostituiranno le vecchie norme di cui al DM 14/01/2008. Il testo delle nuova normativa, redatto in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il contributo di questo Consiglio Nazionale, introduce molte novità nell’ambito degli interventi sugli edifici esistenti.
Per fare un esempio, le norme tecniche del 2008, per gli interventi di miglioramento sismico, non imponevano il raggiungimento di standard particolari, poiché bastava dimostrare che, con l’intervento, si migliorava la risposta strutturale della costruzione nei confronti di un sisma, anche in misura modesta; con le nuove norme tecniche, gli interventi di miglioramento sismico che riguardino
costruzioni sensibili, come le scuole, dovranno essere finalizzati al raggiungimento di una percentuale non inferiore al 60% delle prestazioni strutturali attese per le nuove costruzioni.
Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art. 13, commi 14-ter e 14-quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201). Chiarimenti operativi.
In allegato circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate
Il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. ha inviato specifica circolare nella quale, come da sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 è stato ritenuto che l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo.
Vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di
Stato del 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività
professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.
La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l'esercizio della professione è svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di
iscrizione all'Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull'Ente stesso, e se tale pagamento
viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo. Si invitano gli Ordini in indirizzo a comunicare ai propri iscritti tale interpretazione giurisprudenziale, invitando i dipendenti pubblici iscritti agli albi a sottoporre la questione al proprio ente di appartenenza.
A tal fine, verrà comunque inviata da parte del CNAPPC apposita circolare alle P.A.
Sentenza Cassazione