Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

SPLIT PAYMENT | Adeguamento procedure dal 15 luglio 2018

Con l'art.12 del D.L.12 luglio 2018, n.87 (in GURI n.161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 della L.196/2009 (tra cui rientrano anche gli Ordini), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a titolo di acconto.

Di fatto la nuova disposizione “ripristina” l’esonero dallo split payment per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi. La predetta novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018 (data entrata in vigore del Decreto in esame). Per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua ad applicarsi ancorchè a tale data non sia stata pagata la fattura.

È necessario fare attenzione alle nuove diciture da inserire in fattura in base al tipo di amministrazione verso cui si emette e alle tempistiche di pagamento.
Qui
il testo integrale del decreto. 

Per i dettagli riportiamo un articolo de IlSole24Ore del 16 luglio 2018, di Benedetto Santacroce:

Il perimetro
L’esclusione dallo split payment riguarda i professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro controllate, nonché con le società quotate al Ftse Mib. In particolare, l’articolo 12 del decreto prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17 ter del Dpr 633/72) non trovi più applicazione per tutti i compensi che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta sia che essa sia effettuata a titolo d’acconto che a titolo d’imposta.

I cambiamenti
Le novità come si diceva sono scattate dal 14 luglio, Per capire il regime occorre guardare alla data di emissione della fattura che guida la nascita dell’obbligo. Vediamo in dettaglio che cosa è cambiato da sabato in termini pratici:
- il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;- il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
- il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.

Circolare CNAPPC Split Payment