Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

A partire dal 1° luglio 2020, salvo proroghe attualmente non previste, il limite all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scenderà da 3.000 a 2.000 euro.

Contestualmente sarà abbassato anche il minimo edittale delle sanzioni comminabili, ma non per tutti.
Le norme che prevedono l’abbassamento della soglia dei limiti previsti dall’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007 sono state introdotte, attraverso il nuovo comma 3-bis, dall’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (collegato fiscale alla legge di bilancio per il 2020), mentre alle nuove sanzioni è dedicata la lett. b) del citato art. 18.

Nel dettaglio, nella lett. a) si prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro”.


Con la lett. b), viene invece introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 63 del DLgs. 231/2007, nel quale si prevede che “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.
La nuova soglia viene introdotta, come anticipato, nell’art. 49 del DLgs. 231/2007, che, al comma 1, fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia.
Ai fini operativi dell’applicazione della norma di cui al novellato art. 49 riveste rilevante importanza l’individuazione dei soggetti coinvolti.
La legge, infatti, vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra “soggetti diversi”, con i quali il legislatore vuol far riferimento a “soggetti di diritto distinti” (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche; cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica (cfr. quanto specificato al riguardo dal MEF nelle apposite FAQ).

Nessuna violazione, invece, andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile ultra soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività.

Va evidenziato che la nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l’illecito (colui che paga) o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento ultra soglia), coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti.
Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007 hanno l’obbligo di comunicare al MEF (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.

Per i professionisti, in particolare, il superamento dei limiti della soglia può essere rilevato nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti.

In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o alle fatture ultra soglia riepilogative di fine mese, con pagamenti cumulativamente sovra soglia (come si evince dalle FAQ MEF), potrebbero rilevare nell’ambito societario anche i finanziamenti dei soci in contanti e i prelievi di utili.

La sanzione resta a 3.000 in caso di omessa segnalazione dell’infrazione

Va segnalato, a riguardo, che, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale che dal 1° luglio 2020 andrà a determinarsi per chi commette l’illecito, nessuna riduzione è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51 comma 1. Per essi, infatti, la sanzione minima rimarrà a 3.000 euro.

In pratica, in assenza di auspicabili modifiche del testo normativo, a partire dal prossimo 1° luglio (e ancor più dal 1° gennaio 2022, quando la soglia si abbasserà ancora al limite di 1.000 euro) si determinerebbe il paradosso che chi omette di segnalare l’infrazione sarebbe punito con maggiore severità rispetto a chi commette la stessa.