A partire dal prossimo 1 gennaio 2024, tutti i contribuenti forfetari e minimi (senza più esoneri per soglia) devono emettere fatture nel formato elettronico tramite il Sistema di interscambio, anche per le fatture nel settore privato.
La novità citata “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”.
Come precisato nella FAQ n. 150 del 22.12.2022, la norma va interpretata nel senso che per tutti i soggetti per i quali l’obbligo non è decorso fin dallo scorso 1 luglio 2022 “l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024 indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022”.
Si tratta, ovviamente, di una decorrenza senza mai più ritorno al regime analogico (si pensi, ad esempio, ad un ex ordinario – già obbligato alla fatturazione elettronica dal 2019 – che entra successivamente in regime forfetario).
Per effetto di quanto sopra anche per i forfetari/minimi residenti:
- L’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le fatture verso i soggetti residenti/stabiliti (verso i non residenti rimane valida la fattura analogica, salvo – come diremo – l’onere della comunicazione esterometro che, dallo scorso 1 luglio 2022, va gestito con le medesime modalità – XML – della fattura elettronica);
- la fattura elettronica e comunque già da tempo obbligatoria, ai sensi dell’Antispam Service has detected a possible fraud a tempt from "portale.ecevolution.it" claiming to be articolo 1, comma 209 e seguenti, L. 244/2007 e D.M. 55/2013) per le forniture verso le pubbliche amministrazioni individuate dall’ISTAT nell’ elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (circolare n. 9/E/2019 4.1);
- l’uso della fattura elettronica rimane, tuttavia, vietato (ci sarà proroga anche per il 2024) per le fatture oggetto di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, a norma dell’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, nonché per i soggetti non tenuti al suddetto invio, con riferimentoalle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 9-bis, D.L. 135/2018.
Casistiche |
Obbligo fatturazione elettronica |
Fatture verso PA DM 55/2013 |
SI, fattura elettronica PA |
Fatture verso non residenti/stabiliti |
NO, fermo restando (esportazioni escluse) obbligo comunicazione esterometro |
Fatture verso stabiliti da parte |
SI, obbligo fatturazione elettronica dal 1.7.2022 |
Fatture verso stabiliti da parte |
SI, obbligo Fatturazione elettronica dal 1.1.2024 (già dal 2023 nel caso di forfetario che esce immediatamente dal regime nel caso di superamento della soglia di euro 100.000) |
Altre imprese/professionisti per fattura verso residenti/stabiliti (*) |
SI, obbligo Fe generalizzato dall’1.1.2019 (obbligo anticipato dall’1.7.2018 per subappalti PA e fornitura carburanti per motori, tranne quelli effettuati presso impianti stradali) |
(*) La fattura elettronica è vietata per le prestazioni, verso privati, nel settore sanitario. Infine, giova evidenziare che l’obbligo della fatturazione elettronica determina, pur in vigenza di regime forfetario, una serie di effetti così sintetizzabili: |