Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

Accesso civico

ACCESSO CIVICO ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Decreto Trasparenza”
L’art. 5 del D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico, ovvero il diritto di chiunque di conoscere i dati, i documenti e le informazioni oggetto di “pubblicazione obbligatoria” e pertanto di richiederne la pubblicazione ove sia stata omessa.
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti ai documenti amministrativi disciplinato dall’art 22 della L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

ACCESSO GENERALIZZATO ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.lgs 33/2013
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli articoli 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Decreto_legislativo_trasparenza.pdf può essere presentata anche per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 – art. 65
L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali. Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato. Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Per l’esercizio dell’accesso civico rivolgersi a:
in qualità di RPCT
arch. CRISTINA TARCA
contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel. 0342514864

Titolare del Potere Sostitutivo
sig.ra MERCEDES FIORONI
in qualità di Addetto alla Segreteria
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Tel. 0342514864