Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

L’art. 1 della bozza del DL “Sostegni-bis”, approvato in data 20 maggio 2021 in Consiglio dei Ministri, riconosce un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici, che differisce rispetto alle prime bozze circolate.
In estrema sintesi, viene previsto un contributo “automatico” pari a quello del DL “Sostegni” o, se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento, nonché un ulteriore contributo legato al risultato economico d’esercizio.
Come evidenziato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, per la prima volta accanto al criterio del fatturato si usa anche quello dell’utile, più giusto ma per cui serve più tempo; altra novità riguarda il criterio temporale, che consente di includere “370 mila nuove partite IVA”.

Sarebbe previsto un contributo “automatico” per i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL e che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 41/2021. 

Il nuovo contributo è pari a quello già riconosciuto dal DL “Sostegni” ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

Viene poi disciplinato il contributo a fondo perduto “alternativo” (rispetto a quello automatico) per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva alla data di entrata in vigore del DL), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni.

Il contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”. In tal caso alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d’imposta.

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento (inclusi gli elementi da dichiarare per il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato). Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “Sostegni”, abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”.

Ulteriore contributo sui risultati economici d’esercizio

Viene poi previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato però all’autorizzazione della Commissione europea.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale che sarà definita da un decreto.

Anche in tal caso il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento (che definirà anche gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio).

L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.