Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121).

Si evidenzia forma esemplificativa e non esaustiva che con tale decreto vengono individuate:
- ulteriori categorie di professionisti che possono iscriversi nell'albo dei consulenti;
- i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4);
- gli obblighi per gli iscritti all'albo (art.5);
- le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione (art. 6);
- le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
- la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).

L’allegato A del DM contiene l’elenco delle categorie e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, mentre l’allegato B riporta la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria medico - chirurgica.
L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione:
- nome e cognome degli iscritti agli albi;
- data di iscrizione all'albo;
- i provvedimenti di conferimento dell'incarico;
- gli eventuali provvedimenti di revoca.

Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali, mentre per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
b) sono di condotta morale specchiata;
c) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
d) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

È bene sottolineare che, secondo il DM, il professionista che intende iscriversi nell’albo dei CTU deve dichiarare, altresì, di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, nonché di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, indicando i crediti, e di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’organismo di competenza (nel caso degli Architetti, l’avvertimento).

Decreto 4 agosto 2023 n. 109.pdf