Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio

In data 6 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che vede, tra le sue misure principali:
- liquidità immediata per le imprese: 200 miliardi saranno destinati al mercato interno e altri 200 all’export
- nuove misure fiscali e contabili: sono sospesi i versamenti dell’IVA, delle ritenute e dei contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta al differimento già previsto col decreto “Cura Italia”. 

Il decreto adotta un approccio selettivo.

Ai soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, viene riconosciuta la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% in ciascun mese rispetto all’anno precedente.

La stessa sospensione viene disposta per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione però che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%. 

Tali versamenti sono sospesi in ogni caso per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

Per i residenti delle Province più colpite, invece (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), la condizione per la sospensione del versamento IVA è il calo del fatturato di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni. 

Il decreto stabilisce la ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di cinque rate. 

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

Altra novità rilevante dovrebbe essere la rimessione in termini per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto “Cura Italia”.

Se eseguiti entro il 16 aprile, non dovrebbero essere dovuti né sanzioni, né interessi. Inoltre, la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Per quanto riguarda i crediti d’imposta, quello al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene esteso  anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. 

Il decreto prevede, inoltre, lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Si intendono inoltre sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie. 

A conclusione della conferenza stampa Giuseppe Conte ha infine speso alcune parole sulla tempistica per il ricevimento dell’indennità di 600 euro e della cassa integrazione, visti anche i problemi riscontrati col sito dell’INPS, “Ci siamo subito  adoperati perché tutti possano avere quanto prima le somme previste dal decreto «Cura Italia». C’è stato un sovraccarico del sistema informatico dell’INPS. Dall’Istituto mi assicurano che si stanno adoperando per processare tutte le domande ricevute. Sono fiducioso che questo possa accadere anche prima del 15 aprile”.

Garanzia dello Stato per finanziamenti fino a 25.000 euro

Tra le misure maggiormente attese dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile, vi erano certamente gli interventi a favore della liquidità delle imprese.

Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Inoltre viene ulteriormente rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria, sia la capacità di generare liquidità.

Sulla base di quanto indicato nella bozza di decreto, che integra quanto già previsto con l’art. 49 del DL 18/2020, la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI viene ampliata sino al 31 dicembre 2020 fino a un importo di 5 milioni di euro e può riguardare tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

La garanzia sarà gratuita sino a fine anno.

Occorre ricordare che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e soggetto beneficiario; i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, nell’ambito dei limiti fissati dalla norma, sono quindi lasciati alla libera contrattazione tra le parti, salvo la determinazione di un tasso massimo per le operazioni di importo sino a 25.000 euro o per le imprese con fatturato sino a 800.000 euro.

In linea generale la percentuale di copertura della garanzia è pari al 90%, con una valutazione del merito creditizio secondo il modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo, ma in alcuni casi può anche raggiungere il 100%.

La garanzia al 100% è riconosciuta alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti.

I finanziamenti devono:
- prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dal momento di erogazione;
- avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi;
- avere un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non superiore a 25.000 euro.

Una seconda ipotesi di garanzia al 100% è prevista, sempre stando alla bozza di decreto, per le sole PMI con ammontare di ricavi non superiore a 800.000 euro e per un limite massimo del 15% dei ricavi medesimi. In questo caso la concessione della garanzia richiede però l’applicazione del modello di valutazione.

In una terza ipotesi si arriva alla garanzia del 100% con l’intervento però di confidi, limitatamente ai soggetti beneficiari con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro. In questo caso i prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro.

Si precisa infine che mentre i casi di applicazione della garanzia al 100% dovrebbero essere immediatamente operativi, l’estensione al 90% per gli altri casi dovrebbe essere soggetta a preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

In attesa di tale autorizzazione, varrebbe l’estensione all’80% già prevista dall’art. 49 del DL 18/2020.

Rinvio dei versamenti legato a ricavi e compensi conseguiti a marzo

In attesa che il decreto approvato due giorni fa dal Governo venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stando alle bozze in circolazione, occorre interrogarsi su come gestire la prossima scadenza del 16 aprile, fermo restando che analogo ragionamento vale anche per quelle del mese di maggio.

Lo schema di decreto prevede un differimento delle scadenze di aprile al ricorrere delle seguenti condizioni:
- per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- per gli stessi soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nello stesso periodo, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
- In tale circostanza, sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti relativi:
a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta nel mese di marzo;
b) alla liquidazione dell’IVA di marzo;
c) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del DPR 600/73.

Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Se il testo verrà confermato nella versione che oggi conosciamo, l’aspetto più delicato sul piano operativo è rappresentato dalla necessità di fare riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nel mese di marzo 2020, da raffrontare con i ricavi e i compensi dello stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Come rilevato anche dal CNDCEC con un comunicato stampa diramato ieri, tale soluzione normativa obbliga i soggetti in contabilità ordinaria che determinano i ricavi in base al principio di competenza a effettuare le scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza plurimensile) per entrambi i mesi di osservazione con un aggravio di costi e incertezze poco comprensibili.

Peraltro, le stesse difficoltà dovrebbero essere affrontate dall’Agenzia delle Entrate in sede di eventuale controllo, per cui la scelta normativa appare ancora di più irrazionale.

Meglio sarebbe stato far riferimento al fatturato, in modo da avere un dato di facile individuazione e di facile controllo.

Particolari regole sono poi previste per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. In questo caso, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, i versamenti IVA di aprile e maggio sono sospesi, in presenza di una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Lo schema di decreto fa salvi gli effetti dei DL 9/2020 e 18/2020 per cui, ad esempio, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Il quadro che sta emergendo dalla sovrapposizione dei vari decreti è di una complicazione per certi aspetti sconfortante, soprattutto in considerazione del fatto che questo decreto dovrebbe contenere anche una norma di rimessione in termini per tutti quelli che, ai sensi dell’art. 60 del DL 18/2020, dovevano versare imposte e contributi entro lo scorso 20 marzo e non vi hanno provveduto.

Se eseguiti entro il 16 aprile 2020, questi versamenti verranno considerati tempestivi, senza il pagamento di sanzioni e interessi.